Acquisto · Leasing · Noleggio · Elettrico - Aggiornato 2026
Hai sentito dire che la macchina aziendale "non è deducibile"? Non è esattamente così. La deducibilità esiste, ma è condizionata: dipende da come usi il veicolo, non da come lo acquisti.
Questa guida ti spiega tutto quello che devi sapere, in modo pratico.
Il quadro normativo: art. 164 TUIR
La deducibilità dei costi relativi ai veicoli aziendali è regolata dall'art. 164 del TUIR (DPR 917/1986). La norma non si limita agli acquisti: si applica ugualmente a leasing e noleggio.
Il meccanismo si basa su due variabili:
La destinazione d'uso del veicolo (strumentale, uso promiscuo ai dipendenti, uso aziendale generico)
Il tetto massimo del costo fiscalmente rilevante, che varia a seconda della formula contrattuale
La percentuale di deducibilità rimane invariata indipendentemente dalla formula scelta (acquisto, leasing o noleggio). Ciò che cambia è il tetto massimo su cui quella percentuale viene applicata.
Le categorie di utilizzo e le percentuali
Attenzione: la detrazione IVA segue regole separate (art. 19-bis1 DPR 633/1972) e si attesta in via ordinaria al 40% per tutte le autovetture non interamente strumentali. Per i veicoli strumentali esclusivi e per gli agenti/rappresentanti di commercio la detrazione IVA è invece integrale (100%).
Acquisto, leasing o noleggio a lungo termine?
La percentuale di deducibilità è identica per tutte e tre le formule. La vera differenza è il tetto massimo del costo fiscalmente rilevante su cui quella percentuale viene calcolata.
L'impatto reale del tetto NLT
Con un canone NLT tipico di € 700/mese (€ 8.400/anno), il plafond fiscalmente rilevante è solo € 3.615,20. La deduzione effettiva massima è:
20% × € 3.615,20 = € 723,04/anno - il resto del canone è fiscalmente indeducibile.
Il vincolo di durata del leasing
Per le autovetture il leasing richiede una durata minima fiscale di 48 mesi (allineata al coefficiente di ammortamento del 25%), mentre per gli altri beni mobili basta la metà. Contratti risolti anticipatamente vedono i canoni dedursi su un arco temporale più lungo rispetto all'imputazione a conto economico.
Veicoli elettrici e ibridi: cosa cambia
Ai fini della deducibilità dei costi in capo alla società, i veicoli elettrici e ibridi plug-in seguono esattamente le stesse regole dei veicoli tradizionali: stesse percentuali (20%, 70%, 80%, 100%), stessi tetti di costo. Non esiste un regime agevolato strutturale nell'art. 164 TUIR riservato ai veicoli a basse emissioni.
Il vantaggio fiscale degli elettrici si manifesta invece sul fringe benefit del dipendente, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. 207/2024) con effetto dal 1° gennaio 2025 per i contratti di uso promiscuo stipulati da quella data:
La base imponibile ridotta incide sia sull'IRPEF del dipendente sia sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: un veicolo elettrico in uso promiscuo al dipendente costa quindi meno al datore non solo in termini di beneficio netto per il lavoratore, ma anche di cuneo contributivo.
Spese di carburante e ricarica
L'art. 164, comma 1-bis, TUIR condiziona la deducibilità delle spese di carburante (e per assimilazione delle spese di ricarica per veicoli elettrici) all'utilizzo esclusivo di pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Le percentuali di deducibilità delle spese di ricarica seguono quelle del veicolo a cui afferiscono (20%, 70%, 80% o 100%).
Non è previsto un trattamento agevolato specifico per la ricarica elettrica rispetto al carburante tradizionale.
Riepilogo operativo
Quale formula scegliere?
Se il veicolo è strumentale esclusivo → qualsiasi formula porta al 100% di deducibilità, senza limiti.
Se il veicolo è assegnato in uso promiscuo a dipendenti → qualsiasi formula porta al 70%, senza tetto: è la soluzione più efficiente per i veicoli aziendali non strumentali.
Per veicoli aziendali generici → l'acquisto e il leasing hanno un tetto più alto (€ 18.075,99) rispetto al NLT (€ 3.615,20/anno). Il NLT è la formula fiscalmente meno efficiente, ma la più flessibile operativamente.
Per l'uso promiscuo ai dipendenti con veicoli elettrici → la combinazione 70% (datore) + 10% fringe benefit BEV (dipendente) è la soluzione fiscalmente più vantaggiosa dell'intero quadro.
Attenzione ai veicoli categoria N1 (autocarri leggeri): se correttamente classificati come tali nel libretto, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 164 TUIR e sono integralmente deducibili come beni strumentali ordinari.
Domande?
Risposte (0)